AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” - Acquisto agevolabile solo se il beneficio non è già stato fruito per altra abitazione
Non è possibile godere nuovamente delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” qualora il contribuente ne abbia già usufruito per l’acquisto di un immobile rivelatosi in seguito troppo piccolo per soddisfare le esigenze della famiglia. L’applicabilità delle agevolazioni relative all’acquisto della prima casa è esclusa nei casi in cui chi intende fruire dei benefici è già in possesso di un immobile abitativo nello stesso Comune, ovvero nell’intero territorio nazionale, in questo secondo caso qualora lo stesso sia stato acquistato fruendo delle agevolazioni “prima casa”. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, laddove uno dei coniugi abbia già fruito dell’agevolazione per un’altra abitazione, nel caso di acquisto da parte dei coniugi di una nuova casa in regime di comunione legale, l’applicazione del regime agevolato è comunque possibile per la quota di acquisto del coniuge che non ne abbia ancora fruito.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.86, 20/08/2010)
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RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE SOCIALI
E' stata reintrodotta la facoltà di rivalutare, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva, i valori delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili posseduti alla data del 1/07/11. La perizia di stima dovrà essere asseverata entro il 30/06/12 ed il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato anch’esso entro il 30/06/12. In caso di precedente rideterminazione del valore è possibile compensare l’importo dell’imposta sostitutiva versata a suo tempo oppure chiedere il rimborso. |